AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
AVVIO VERIFICHE
PROCEDIMENTO DI REVISIONE: L’Ufficio del Registro delle Imprese, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011, intende procedere alla verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti e delle altre condizioni di legge per le imprese e per i soggetti esercitanti l’attività di Agente d’Affari in Mediazione.
Il decreto in parola prevede che l’ufficio Registro delle Imprese verifichi, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
Il decreto medesimo prevede che la stessa verifica debba riguardare anche le posizioni delle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione del REA con cadenza di almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
Dagli elenchi forniti da Infocamere s.c.p.a., estrapolati in data 08/01/2024, risulta che le imprese e le persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA devono essere oggetto di revisione periodica, e sono pertanto tenute alla compilazione del relativo modello di revisione.
Specificatamente, sono tenuti alla compilazione del modello di revisione i soggetti richiamati dalla normativa di settore (tutti i titolari di imprese individuali o i legali rappresentanti della società e i soggetti che, a qualsiasi titolo – preposti, dipendenti ecc…. – esercitano l’attività di agente d’affari in mediazione e che l’ufficio è tenuto a sottoporre a verifica almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA o dall’iscrizione nella apposita sezione del REA o comunque dall’ultima verifica periodica effettuata).
Le imprese destinatarie della presente comunicazione (da intendersi come formale avvio del procedimento di revisione) dovranno presentare entro 30 giorni al Registro Imprese la pratica telematica con allegati i moduli di autocertificazione dei requisiti integralmente e correttamente compilati.
La mancata presentazione comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività.
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